DISCIPLINA
PESCA
CAT. ‘C’
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Nella Zona di Protezione n. 25 la pesca sportiva è consentita, secondo le modalità previste per le acque a ciprinidi dalla L.R. 7/2005 e dal relativo regolamento di attuazione, con e seguenti restrizioni aggiuntive:
Art. 1 Limiti di prelievo
- - la pesca dovrà essere praticata con la modalità no kill (obbligo di reimmissione immediata in acqua) per le specie: luccio (Esox lucius), tinca (Tinca tinca), trota fario (Salmo trutta);
- - per le altre specie si applicano i limiti di prelievo previsti dal D.P.G.R. 54/r/2005.
Art. 2 Mezzi di pesca
- a) la pasturazione è consentita fino ad un massimo di 2 Kg/giorno per pescatore;
- b) è fatto divieto di usare pesce vivo o morto, o parti di esso, come esca;
- c) pescando da natante o ciambella, si dovrà mantenere una distanza di almeno 50 metri dai tratti di sponda a Divieto di Pesca.
Art. 3 Luoghi di pesca
- - la pesca è consentita al di fuori dei tratti di sponda classificati a Divieto di Pesca di cui alla cartografia allegata;
Art. 4 Sanzioni
- a) per le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 1 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19 comma 7 della L.R. 7/2005;
- b) per le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19 comma 8 della L.R. 7/2005;
- c) per le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 3 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19 comma 6 della L.R. 7/2005;
Ai fini della salvaguardia dell’ecosistema acquatico e delle popolazioni ittiche presenti, si individuano le seguenti norme di comportamento:
- - l’utilizzo del natante per la pesca è disciplinato dal ‘Regolamento per la fruibilità dell’invaso di Bilancino’ approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Barberino di Mugello n. 71 del 31/07/2003;
- - i movimenti in acqua con la ciambella (belly boat) sono consentiti entro una distanza di non oltre 60 metri dalla sponda;
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